Regolamento
generale dei concorsi pronostici su base sportiva
(tratto dal regolamento AAMS
in vigore dal 1° luglio 2003)
Articolo 1 -
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai
concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla
gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di
vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il
concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare
giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a
caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il
concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad
accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici
Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento espressi dal
partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al
Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli
otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di
gioco, per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più
elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo
speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica
che sarà realizzato il più elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e
verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura
dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo
delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso
procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni
pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad
eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e
funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme
degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del
pronostico del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio
indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol
per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato
"il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua
frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si
esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un
avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni
unitarie su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una
giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti,
gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita
virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio
e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su
un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti
dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o
triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero maggiore di
pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici
rispetto all'unico richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata successivamente non annullata dal
partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni
unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne
o combinazioni unitarie vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi
non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di premi a punteggio di 1^ categoria e riassegnato esclusivamente alla
medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso
pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di
vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici Tototgol,
rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di
premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ o di
2^ categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1^ od alla 2^
categoria del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella
fornitura di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o
combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante
in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base
sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima
della chiusura dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato
successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria
vincente, al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo
concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente
giocata non vincente un premio a punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle
modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del
possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione
dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o
combinazione unitaria precedentemente giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario
nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario
medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio delle attività di
concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione
vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario
stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una
determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero
totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è
anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS,
gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di
gioco e paga le vincite di determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote
unitarie di vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce,
in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione
del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario,
dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita
collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana
contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di
vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la
giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella
quale si giocano i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei
pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle
ricevute da restituire ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza
dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come
previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997,
avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con
scadenza ultima il 30 giugno 2003.
TITOLO 1: NORME GENERALI RELATIVE AI
CONCORSI PRONOSTICI
Articolo 2 - OGGETTO DEI CONCORSI PRONOSTICI
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico
sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Articolo 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PRONOSTICI E
POSTA GIOCO
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine
gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di
gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di
partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore
generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15
febbraio 2001, n.156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate
sistematiche, giocata a caratura e giocata a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso,
di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n.412, e dall'aggio
spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
12, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n.383.
Articolo 4 - RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita,
è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal
terminale gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica,
il direttore generale AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione di
partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta
con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del
partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità.
In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della
ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della
giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di
riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente
di partecipazione e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal
concessionario per cinque anni.
Articolo 5 - RIPARTIZIONE DELLA POSTA
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita , secondo quanto già
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3
della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre
1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle
seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita : 8%;
b) montepremi : 34.65 %;
c) contributo CONI : 18.77 %;
d) contributo all'istituto per il credito sportivo: 2.45 %;
e) imposta unica: 30.42 %;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5.71 %.
Articolo 6 - CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI DELLE GIOCATE
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è
successivamente archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed
impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui
all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su
supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del
concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed
i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono
consegnati alla commissione di controllo.
4 AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.
Articolo 7 - COMMISSIONE DI CONTROLLO
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede
della stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la
presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente;
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente
di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti
dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I
ricorsi devono essere inviati per scritto alla commissione di controllo,
tassativamente entro i termini di decadenza previsti dal successivo
articolo 17 accompagnati dal pagamento di € 50,00 (cinquanta,00) a titolo
di rimborso spese e di diritti di segreteria.
Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni
dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino
ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
5. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione
di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.
Articolo 8 - PUBBLICITÀ
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su
un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici,
di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è
trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono
copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il
montepremi, la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di
vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di
partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino
ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle
giocate vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto vendita in modo
da consentire a chiunque di prenderne visione.
TITOLO II: GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
DEI CONCORSI PRONOSTICI
Articolo 9 - RACCOLTA DEGLI INCASSI DELLE GIOCATE E COMPENSO AI
PUNTI VENDITA
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai
concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha
rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di
vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi
colonnari netti.
Articolo 10 - RENDICONTAZIONE DI RIFERIMENTO AI FINI DELLE
MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione
finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla
settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione
finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del
terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di
cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di
cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti di vendita nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella
settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun
concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana
contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della
concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione
finanziaria di cui comma1, lettera a).
Articolo 11 - VERIFICA DELLE RICEVUTE DI PARTECIPAZIONE
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua
parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione
dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario
verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la
propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila,00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta
di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati
identificativi in essa contenuti.
Articolo 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VINCITE
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le
modalità previste dai successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione
vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita
collegati, per un periodo di 5 anni.
Articolo 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VINCITE DI IMPORTO FINO
A 3.000,00 EURO
1. I possessori di ricevute di partecipazioni vincenti premi di importo
fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo
alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il
punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso
qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario
per riscuotere, previa verifica della ricevitoria stessa, secondo le
modalità previste dal precedente articolo11, il pagamento del premio in
contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è
collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni
singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è
collegato.
Articolo 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VINCITE DI IMPORTO
SUPERIORE A 3.000,00 EURO E FINO A 100.000,00 EURO
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità:
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti
premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00
euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di
credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet
www.aams.it, per la riscossione del premio.La riscossione avviene, a
seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, mediante accredito , da parte dell'istituto di
credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo
sportello bancario di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti
premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00
euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la
verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste
dal precedente articolo 11. La riscossine avviene, in base alla richiesta
esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario
del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il
termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso
di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Articolo 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE VINCITE DI IMPORTO
SUPERIORE A 100.000,00 EURO
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può
avvenire attarverso due distinte modalità:
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi
di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un
qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio.
La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato,
da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le
modalità previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del ricevitore oppure in
contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della
ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti
premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i
punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11.
La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso
oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli eventi diritto entro il
termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso
cui alla lettera a), entro il termine di 14 giorni dalla data di
presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Articolo 16 - VERSAMENTI AL CONCESSIONARIO PER IL PAGAMENTO DELLE
VINCITE
1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute
dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle
ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario;
effettua il versamento, sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad
esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti
articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a
ciascun vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre
i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Articolo 17 - TERMINI DI DECADENZA
1. Ferma la sussistenza del decreto maturato i vincitori decadono da ogni
diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli
sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non
è effettuata, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, nel
termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi.
TITOLO III: NORME RELATIVE AL CONCORSO
PRONOSTICI TOTOCALCIO
Articolo 18 - OGGETTO DEL CONCORSO PRONOSTICI TOTOCALCIO
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici
pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni
sportive, determinate da AAMS.
Articolo 19 - MODALITÀ DI INDICAZIONE DEI PRONOSTICI
1. I pronostici possono essere effettuati, presso il punto di vendita, ad
opera del partecipante, contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero
mediante dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionati 1.x.2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto
il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il
segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni
evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della second squadra
indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto
il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per
ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al
3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2
si indica il piazzamento oltre il 6° posto o la mancata classificazione
del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali
di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie
o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento
delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto;
con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si
pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle
squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è
richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro
il 4°set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra
indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la
vittoria di una delle due squadre al 5° set;
e) Nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è
richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro
i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della
seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con
il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni
evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1,X,2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali,
valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un
numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il
bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima
dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco
contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale
1,X,2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La
giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può
superare le 8.192 colonne unitarie.
Articolo 20 - GIOCATE SISTEMISTICHE ED A CARATURA
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita,
prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie
derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante
stesso, sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli
elementi previsti all'art.21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità
di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte
del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite
dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3 comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne
unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco
emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra
un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola
di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di
caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al
centesimo di Euro superiore;
j) data e ora espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte,
consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della
eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi
realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica
ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del
premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore
generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi
precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata
direttamente dal concessionario.
Articolo 21 - RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo
che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla gioca dal totalizzatore
nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata;
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale
di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Articolo 22 - TIPOLOGIE DEI PREMI DEL CONCORSO E LORO ASSEGNAZIONE
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre tipologie di premio:
premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e
premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono
cumulabili con altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della
stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici
Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima
colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo
premio è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le
giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalità
di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono assegnati nei
concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi
successivi di partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due
tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati
per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero
punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo
comma 11;
b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario pari a
2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti
colonne unitarie con punteggio diverso da quello di cui alla precedente
lettera a), e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al
successivo comma 11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione
in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero
complessivo delle colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al
milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari a 33 per
cento del numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al
comma 4; nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale determini un
numero con decimali, si applica il criterio dell'arrotondamento all'unità
superiore; in ogni caso il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a),
non può essere superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero totale dei
premi successivi di partecipazione di cui al comma 4, dedotto il numero
dei premi di cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimenti ai premi di cui al comma 3, lettera a) , tra tutte le
giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti
colonne unitarie con zero punti, vengono sorteggiate tante giocate
vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al criterio di cui al
precedente comma 5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3, lettera
b), provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero, tra quelle
non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi di cui al
successivo comma 11;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le
giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla
categoria individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui
alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di
partecipazioni assegnabili in base al criterio previsto dal precedente
comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene, alla
presenza della commissione di controllo che ne verifica la regolarità,
entro le ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna
unitaria vincente. I sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera a), e
8, lettera c), avvengono in base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco assegnato dal
totalizzatore nazionale e relativa numerazione progressiva delle giocate
stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a), su
supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui
caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore generale
di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione delle giocate
vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera b). Il programma
software prevede l'inserimento dei parametri riguardanti il numero delle
giocate sorteggiabili nonché il numero, definito ai sensi dei precedenti
commi 5 e 6, dei premi da assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna
colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia
stato esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1^ categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2^ categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3^ categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.
Articolo 23 - VALIDITÀ DEI RISULTATI
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del
concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi,
quello conseguito su campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle
prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo delle
autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa
di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato
non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo .In tal
caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli
avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno
o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b) è
loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più
pronosticato, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui,
per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni
risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1
,X, 2 .
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di sette, sono
nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie
corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni
del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda
cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente
assunto il seguente ordine: 1,X,2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel corso risulta valido, prima
che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Articolo 24 - COMPOSIZIONE DEL MONTEPREMI DA RIPARTIRE TRA I
VINCITORI
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra
vincitori, è costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui all'art.5, comma 1, lettera b);
b) dei resi del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dallo sponsor;
2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 è incrementato, ai fini
della determinazione del montepremi complessivo dell'eventuale jackpot.
Articolo 25 - CALCOLO E COMUNICAZIONE DELLE QUOTE DI VINCITA,
EVENTUALE MANCANZA DI VINCITORI
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.24, comma 1, si
deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che
successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da
destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è
determinato nel modo seguente:
a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 1^ categoria, incrementato dall'eventuale
jackpot, di cui all'art.24, comma 2;
b) il 30% del montepremi del concorso, da destinarsi ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 2^ categoria;
c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio ,
è assegnato alle vincite di 3^ categoria;
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle
colonne unitari vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di
vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di
1^ categoria determina jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1^ categoria, il
montepremi di 1^ categoria è sommato al corrispondente montepremi della
categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ categoria, il relativo
montepremi, sommato a quello di 3^ categoria, è ripartito tra i vincitori
di 3^ categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie di 3^ categoria, il relativo
montepremi, sommato a quello di 2^ categoria, è ripartito tra i vincitori
di 2^ categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ e 3^ categoria, la somma
dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne
unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore
è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota
unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie
con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per
troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di
vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di
euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo,
l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato
sul concorso immediatamente successivo.
TITOLO IV: NORME RELATIVE AL CONCORSO
PRONOSTICI "IL 9", ABBINATO AL CONCORSO TOTOCALCIO
Articolo 26 - OGGETTO DEL CONCORSO PRONOSTICI "IL 9"
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio
costituiscono l'oggetto del concorso "il 9", cui si può partecipare solo
congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di
una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali, valide
per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di
gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il 9".
Articolo 27 - MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLA VOLONTÀ DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. La partecipazione al concorso "il 9" si effettua contrassegnando
l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del
concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco
dell'apposito simbolo. Le modalità di partecipazione al concorso per le
giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il
decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola posta,
purché la giocata al concorso Totocalcio cui essa è collegata, è almeno di
2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il
9" non può superare le 8.192 colonne unitarie.
Articolo 28 - GIOCATE SISTEMISTICHE ED A CARATURA
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici il19" è effettuata
utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone
di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole
varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal
terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero
delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi
totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al
partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso;
sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi
previsti dall'art.21, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità
di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte
del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono
disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui
all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocata a caratura,
è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso
pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a
caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3,4,5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni
previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la
partecipazione al concorso pronostici "il 9".
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di
cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è
effettuata direttamente dal concessionario.
Articolo 29 - RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di
partecipazione del concorso pronostici "il 9" è parte integrante della
ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa è
collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a
quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione
, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche
l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "il 9".
Articolo 30 - TIPOLOGIA E ASSEGNAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO
1. Il concorso "il 9" assegna tre tipologie di premi: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio;
solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due
tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della
stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici
"il 9", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima
colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo
premio è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00
euro , sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso,
secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali premi non
sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di
colonne unitarie.
4. Per ciascun concorso , AAMS assegna premi successivi di partecipazione
in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di
colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.
5. Successivamente AAMS provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese
nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio di cui al
successivo comma 7;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le
giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla
categoria di cui alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui
alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di
partecipazione determinati ai sensi del comma 4.
6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le
ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna
vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'art.22, comma
9.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna
colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato è
stato esattamente pronosticato. I premi sono assegnati alle colonne
unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
Articolo 31 - VALIDITÀ DEI RISULTATI
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "il 9"
è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime
comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque validi gli eventi che, per dichiarata causa
di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è considerato
non disputato e rientra nella disciplina previa dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal
caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli
avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione qualora per qualsiasi motivo, uno o
più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è
loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più
pronosticato, per il concorso Totocalcio, risultante dalle elaborazioni
del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda
cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente
assunto il seguente ordine: 1,X,2.
7. Nel caso in cui uno o più eventi , fino ad un massimo di quattro, sono
nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui di quattro eventi sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie
corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni
del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda
cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei
pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convezionalmente
assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido,
prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Articolo 32 - COMPOSIZIONE DEL MONTEPREMI DA RIPARTIRE TRA I
VINCITORI
1. Il montepremi del concorso pronostici "il 9", autonomo rispetto a
quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio da ripartire tra i
vincitori, è costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui all'art.5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dallo sponsor.
2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, è incrementato, ai fini
della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.
Articolo 33 - CALCOLO DELLE VINCITE E COMUNICAZIONI DELLE QUOTE DI
VINCITA, EVENTUALE MANCANZA DI VINCITORI
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma
1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che
successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da
destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1,
ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, è
assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai
primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle
colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si
cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del
jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici "il 9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è
distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio.
6. Tutte le quote unitarie sono arrotondate all'euro per troncamento; i
decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna
cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è
riportato sul concorso immediatamente successivo.
TITOLO V NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL
Articolo 34 - OGGETTO DEL CONCORSO
1. Il concorso Totogol consiste nel pronosticare gli 8 eventi con il più
elevato numero di reti segnate in un gruppo di 32 eventi , nonché nel
pronosticare, in un ulteriore gruppo speciale di 4 eventi, quello con il
più elevato numero di reti segnate.
Articolo 35 - MODALITÀ DI INDICAZIONE DEI PRONOSTICI
1. I pronostici possono essere effettuati presso il punto di vendita, ad
opera del partecipante, mediante dettatura ovvero contrassegnandoli su una
schedina di gioco.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato di 32 eventi prescelti per il concorso;
b) l'elenco numerato dei 4 eventi componenti il gruppo speciale;
c) da due a otto pannelli, costituiti ciascuno da una casella per ogni
evento, con inserito il numero d'ordine corrispondente a ciascun evento.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando, in
corrispondenza di ogni evento, la casella ad esso corrispondente.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 combinazioni unitarie.
La giocata massima non può superare le 12.870 combinazioni unitarie.
5. AAMS definisce anche le caratteristiche relative alle schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed i 4 eventi
ulteriori del gruppo speciale sono indicati, rispettivamente, con un
numero d'ordine progressivo da 1 a 32 e da 33 a 36; AAMS pubblicizza,
attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso
prima dell'apertura dell'accettazione.
Articolo 36 - GIOCATE SISTEMISTICHE ED A CARATURA
1. Per le giocate sistemistiche effettuare presso i punti vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal
terminale di gioco; il numero delle combinazioni unitarie derivati dallo
sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la
ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla
ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi
previsti all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità
di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte
del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono
disciplinate dal decreto del direttore generale AAMS di cui all'articolo
3, comma 1.
3. Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo evento
del gruppo speciale di 4 eventi è effettuata contrassegnando
9,10,11,12,13,14 o 15 delle 32 caselle corrispondenti ai pronostici
stampati sulla schedina gioco. Contrassegnando 9 eventi, lo sviluppo
matematico è di 9 combinazioni unitarie; per 10 eventi lo sviluppo
matematico è di 45 combinazioni unitarie; per 11 eventi lo sviluppo
matematico è di 165 combinazioni unitarie; per 12 eventi lo sviluppo
matematico è di 495 combinazioni unitarie; per 13 eventi lo sviluppo
matematico è di 1.287 combinazioni unitarie; per 14 eventi lo sviluppo
matematico è di 3.003 combinazioni unitarie; per 15 eventi lo sviluppo
matematico è di 6.435 combinazioni unitarie.
4. Le giocate sistemistiche possono contenere non più di 2 eventi del
gruppo speciale di 4 eventi: in tal caso lo sviluppo matematico delle
combinazioni unitarie, di cui al precedente comma 3, è raddoppiato.
5. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 18 combinazioni
unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco
emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di
ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata,
convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione,
contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionari;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura della singola cedola di
caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di
euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, in minuti e secondi , di accettazione
della giocata , assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla
giocata.
7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte,
consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazioni,
dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi
realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle
cedole emesse.
8. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica
ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del
premio stesso.
9. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di
AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non
danno diritto ai premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata
è effettuata direttamente al concessionario.
Articolo 37 - RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo
che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo e logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore
nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale
gioco emette, inoltre, ulteriore specifica ricevuta da riconsegnare al
punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Articolo 38 - TIPOLOGIA DEI PREMI DEL CONCORSO E LORO ASSEGNAZIONE
1. Il concorso assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di partecipazione premi a punteggio; solo
i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due
tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiunto al costo della
stessa, alle combinazioni unitarie accettate ai fini del concorso
pronostico Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il
numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziano dalla
prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di
ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00 euro
ciascuno, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso,
secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6; tali premi non
sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di
combinazioni unitarie.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione
in ragione di un premio ogni 1.000.000 di combinazioni valide; dal
concorso è arrotondato per difetto al milione.
5. Successivamente AAMS provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese
nelle categorie di vincita previste per i premi a punteggio di cui al
successivo comma 8;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le
giocate in cui sono ricomprese le combinazioni unitarie corrispondenti
alla categoria individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui
alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di
partecipazione determinati ai sensi del comma 4.
6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le
ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della combinazione
vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'art.22, comma
9.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna combinazione unitaria valida. In ciascuna combinazione unitaria
si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato tra i primi
32. L'evento esattamente pronosticato tra i 4 eventi ulteriori del gruppo
speciale è valido ai fini della determinazione dei premi a punteggio solo
se sono esattamente pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e concorre
alla vincita di 1^ categoria.
8. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1^ categoria, per le combinazioni unitarie con 8+1 punti;
b) 2^ categoria, per le combinazioni unitarie con 8 punti;
c) 3^ categoria, per le combinazioni con 7 punti;
d) 4^ categoria, per le combinazioni con 6 punti.
Articolo 39 - VALIDITÀ DEI RISULTATI
1. ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente del
concorso è assunto, quale esito definito e incontestabile degli eventi,
quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle
prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per gli eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo speciale
di 4:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che sono dichiararti non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI;
c) che AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI dichiara non validi
prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del
concorso, il risultato del primo evento valido elencato nella schedina di
gioco.
4. Nel caso in cui uno o più degli eventi del gruppo speciale di 4:
a) non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) viene o vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI;
c) viene o vengono da AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI,
dichiarati non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a
tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento valido del
gruppo speciale.
5. In deroga ai precedenti commi 3, lettera a), e 4, lettera a), sono
considerati validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore,
sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento
rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente
successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e
quindi non concorre alla determinazione della colonna vincente.
6. Concorrono alla determinazione della combinazione unitaria vincente gli
eventi anticipati, quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo.
In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in
relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del
primo degli avvenimenti anticipati.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tutti gli eventi, diversi da
quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, sono nelle condizioni
di cui al precedente comma 3, lettera c), la combinazione vincente è
quella per la quale si registra la più alta percentuale di pronostici
espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui
piu' eventi presentano la stessa percentuale, è scelto il primo evento in
ordine di elenco.
8. Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale di 4
sono nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera c), l'evento
che concorre alla determinazione della combinazione vincente di 1^
categoria è quello per il quale si è registrata la più alta percentuale di
pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore
nazionale; le percentuali sono arrotondate alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui più eventi del gruppo speciale presentano la stessa
percentuale, è scelto il primo evento in ordine di elenco.
9. Nel caso in cui tutti gli eventi previsti dal concorso, sia quelli
compresi nel gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel gruppo
speciale di 4, risultano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 3,
lettera c) e 4, lettera c), prima che il totalizzatore nazionale ha
registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
Articolo 40 - COMPOSIZIONE DEL MONTEPREMI DA RIPARTIRE TRA I
VINCITORI
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i
vincitori, è costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il
concorso, di cui all'art.5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 è incrementato,
ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali
jackpot.
Articolo 41 - DETERMINAZIONE DELLA COMBINAZIONE UNITARIA VINCENTE
1. In conformità alle prime comunicazioni del CONI relativamente ai
risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo
determina la combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
a) la combinazione unitaria vincente è formata dagli otto numeri con i
quali sono indicati, nella schedina gioco, gli 8 eventi con il più elevato
numero di reti segnate;
b) nei casi di parità di numero di reti segnate, è data precedenza, ai
fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento
nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero
di reti;
c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della
determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento
contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso;
d) la comunicazione della combinazione unitaria vincente avviene
collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto al numero
d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo
determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4,
rientrante nella combinazione unitaria vincente.
Articolo 42 - CALCOLO E COMUNICAZIONE DELLE QUOTE DI VINCITA,
EVENTUALE MANCANZA DI VINCITORI
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art.40 comma 1, si
deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che
successive, così determinando la quota del montepremi del concorso da
destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del
concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 10% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio ,
è assegnato alle vincite di 1^ categoria più l'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 40, comma 2;
b) il 30% del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 2^ categoria più l'eventuale jackpot, di cui
all'articolo 40, comma 2;
c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 3^ categoria;
d) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 4^ categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di 1^ categoria ed il numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 1^ categoria costituisce la quota
unitaria di vincita di tale categoria.
4. Il quoziente tra il montepremi di 2^ categoria e la somma del numero
delle combinazioni unitarie vincenti di 2^ categoria e del numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 1^ categoria, costituisce la quota
unitaria vincente di 2^ categoria.
5. Il quoziente tra il montepremi di 3^ categoria ed il numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 3^ categoria costituisce la quota
unitaria di vincita di tale categoria.
6. Il quoziente tra il montepremi di 4^ categoria ed il numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 4^ categoria costituisce la quota
unitaria di vincita di tale categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è
stato aggiudicato il jackpot di 1^ categoria, l'importo relativo è sommato
al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
8. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è
stato aggiudicato il jackpot di 2^ categoria, l'importo relativo è sommato
al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3^ categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 4^ categoria, è ripartito tra le
combinazioni unitarie vincenti di 4^ categoria.
10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 4^ categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 3^ categoria, è ripartito tra i
vincitori di 3^ categoria.
11. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3^ e 4^ categoria, la
somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le
combinazioni unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una
quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle combinazioni vincenti delle stesse
categorie.
13. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di
vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di
Euro inferiore.
14. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di
controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote.
15. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è
riportato sul concorso immediatamente successivo.
TITOLO VI: NORME FINALI
Articolo 43 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2003.
2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio
2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro
effettuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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